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Codice della Proprietà Industriale
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1. Con la sentenza che accerta la violazione di un
diritto di proprietà industriale possono essere disposti l'inibitoria
della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti
violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio
delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia
comunque la disponibilità. L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo
dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che
sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un
diritto di proprietà industriale.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare
una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente
constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
3. Con la sentenza che accerta la violazione di un
diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di
tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi
particolari, a spese dell'autore della violazione. Non può essere
ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire
solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di
pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione
dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata
modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposto dal
giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il
loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di reinserimento a
seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.
4. Con la sentenza che accerta la violazione dei
diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti
prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi
specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o
processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto
stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
5. È altresì in facoltà del giudice, su richiesta del
proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4,
tenuto conto della residua durata del titolo di proprietà industriale o
delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese
dell'autore della violazione, fino all'estinzione del titolo, degli
oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del
diritto di proprietà industriale può chiedere che gli oggetti
sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo
tra le parti, verrà stabilito dal giudice dell'esecuzione, sentito,
occorrendo, un perito.
6. Delle cose costituenti violazione del diritto di
proprietà industriale non si può disporre la rimozione o la distruzione,
né può esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso
personale o domestico. Nell'applicazione delle sanzioni l'autorità
giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità
delle violazioni e le sanzioni, nonché dell'interesse dei terzi.
7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le
misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta
a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice
che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.
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Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di
marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque,
potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà
o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali,
ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa
uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro
3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli
industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella
contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli
contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che
siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e
delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o
industriale»;
b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:
«Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni
falsi). - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473,
chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto,
prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri,
contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con
la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel
territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette
altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al
primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a
euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che
siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e
delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o
industriale»;
c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:
«Art. 474-bis. - (Confisca). - Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è
sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al
risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate
a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo
o il profitto, a chiunque appartenenti.
Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il
giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un
valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo
322-ter.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si
tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero
che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a
persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto
prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di
non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro
sesto del codice di procedura penale.
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